È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili, chiamato a stabilire criteri e linee guida per identificare le aree adatte all'installazione di impianti di energia rinnovabile.
Il D.Lgs 199/2021 aveva stabilito di aggiungere 70 GW di potenza prodotta mediante fonti rinnovabili ai già esistenti 10 GW entro il 2030 e questo nuovo decreto stila una road map per raggiugere questo scopo.
Le Regioni sono chiamate entro 180 giorni a sviluppare piani energetici regionali per ottemperare agli obiettivi stabiliti per ogni anno, con la Lombardia, la Sicilia, l’Emilia-Romagna, la Puglia ed il Veneto chiamate ad incrementare la potenza in maniera importante, attraverso la definizione di 4 zone:
- Le aree idonee, in cui prevedere un iter accelerato ed agevolato per la costruzione e messa in esercizio degli impianti;
- Le aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base delle linee guida governative già emanate;
- Le aree ordinarie, ossia aree diverse dalle precedenti, in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
- Le aree vietate, zone che, in base alle nuove norme introdotte con art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono precluse agli impianti fotovoltaici a terra.
Le scelte devono essere fatte a livello regionale, dando priorità alle zone con strutture edificate quali capannoni industriali, parcheggi ed aree a destinazione produttiva; deve essere inoltre verificata l’idoneità delle superfici agricole non utilizzabili.
Non sono mai considerate idonee le aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare aree non idonee per beni sottoposti a tutela del suddetto decreto e stabilire una fascia di rispetto dal perimetro degli stessi, la cui ampiezza può variare in funzione della tipologia di impianto di energia rinnovabile. La larghezza di questa fascia deve essere proporzionata al valore del bene oggetto di tutela, fino ad un massimo di 7 chilometri.
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