È stato approvato in via definitiva il decreto attuativo di Transizione 5.0: il provvedimento interministeriale firmato da Mimit, Mef e Mase ora ha completato anche il passaggio alla Ragioneria di Stato. Adesso manca solo il decreto direttoriale che sancirà l’apertura della piattaforma del GSE e la circolare con le linee guida per l’applicazione del piano.
Il decreto, che stanzia 6,3 miliardi di euro complessivi per investimenti fatti a partire dal 1° gennaio 204 fino al 31 dicembre 2025, con un limite massimo annuale per ogni beneficiario di 50 milioni euro, contiene due principali novità rispetto a quanto finora diffuso:
- l’ampliamento delle figure dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche: non più solo gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le ESCo, ma anche un’ampia schiera di tecnici con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
- viene esplicitamente esclusa la possibilità di cumulo con qualsiasi altro strumento normativo, sia nazionale che regionale, se questi sono finanziati dai fondi strutturali dell'UE o dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Aliquote
Le aliquote base del Credito d'Imposta sono:
- 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
- 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d'imposta possono aumentare in presenza di significativi risparmi energetici.
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 e può essere utilizzato in una o più quote, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Quali investimenti sono coinvolti
I filoni di agevolazione restano 3:
- investimenti nei beni nuovi materiali e immateriali 4.0 inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 che assicurino un risparmio energetico almeno del 3% a livello di struttura produttiva o non inferiore al 5% in materia di processo produttivo;
- Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- Formazione del personale mediante l’acquisizione di competenze nell’ambito digitale e dell’energia.
Fonti rinnovabili
Per quanto riguarda l’autoproduzione di energia, per i sistemi di generazione il decreto prevede una tabella che differenzia il tetto massimo finanziabile sia in base alla tipologia di fonte rinnovabile, sia alla potenza dell’impianto.
Per il fotovoltaico, ad esempio, i tetti sono i seguenti:
800 €/kW per gli impianti maggiori di 1 MW,
860 €/kW per gli impianti tra 0,6 e 1 MW,
970 €/kW per quelli tra 0,2 e 0,6 MW,
1.060 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
fino ai 1.350 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
Un passaggio importante è quello che stabilisce che i moduli fotovoltaici incentivabili siano soltanto quelli iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181; detto registro dovrà essere istituito con pannelli di sola produzione europea e con determinate caratteristiche di rendimento.
Per i sistemi di accumulo, le spese di acquisto ed installazione possono essere agevolate per un massimo di 900€/kWh.
Inoltre, sono ammissibili le spese sostenute per i servizi ausiliari, i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica ed i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica.
Il dimensionamento degli impianti viene determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, che non ecceda del 5% il fabbisogno energetico della struttura produttiva (cioè, sia al massimo pari al 105% del fabbisogno).
Gli impianti dovranno essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
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