Decreto MASE: i soggetti che possono partecipare alla Comunità Energetica Rinnovabile

Ilaria Bresciani
Decreto MASE: i soggetti che possono partecipare alla Comunità Energetica Rinnovabile e quali sono esclusi

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato il decreto volto a promuovere la creazione di Comunità Energetiche e favorire l'autoconsumo. Le regole operative per l'accesso ai contributi saranno approvate entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto, e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) renderà disponibili i portali per le richieste entro 45 giorni dall'approvazione.

 In questo articolo, esploreremo i soggetti eleggibili a partecipare a questa iniziativa e coloro che sono soggetti a restrizioni. Un passo fondamentale per sviluppare un modello organizzativo in grado di guidare la sostenibilità e l'indipendenza energetica delle comunità, garantendo una gestione efficiente sia a livello degli incentivi che a livello operativo.

Comunità Energetiche: Chi Può Partecipare

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono formate da gruppi di soggetti che collaborano per creare una rete locale dedicata alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti come: 

  • Cittadini;
  • Imprese (pmi);
  • Associazioni;
  • Enti locali;
  • Condomini;
  • Enti del terzo settore;
  • Cooperative; 
  • Enti religiosi.

Tutti questi attori hanno la possibilità di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). La finalità primaria di queste comunità è la condivisione energetica e il raggiungimento dell'indipendenza dal punto di vista energetico. Coloro che optano per la creazione di una comunità dovranno individuare un'area idonea per l'installazione dell'impianto, coinvolgendo altri utenti collegati alla stessa cabina primaria.

Comunità CER: soggetti non beneficiari

Nonostante il decreto MASE preveda incentivi significativi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), è importante notare che non tutti i soggetti possono accedervi. Ecco chi è escluso:

Le imprese considerate "in difficoltà" secondo la definizione dell'Unione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C249 del 31 luglio 20214, sono escluse dagli incentivi. Ad esempio:

  • Società a responsabilità limitata (SRL) che hanno subito perdite cumulative che hanno comportato la perdita di oltre la metà del capitale sociale. La conformità a tali requisiti, ha l’obiettivo di coinvolgere solo le imprese che siano finanziariamente robuste e che siano in grado di effettuare gli investimenti per la realizzazione di progetti energetici duraturi.
  • Società in cui alcuni soci hanno responsabilità illimitata per i debiti, e la società ha perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate. L'obiettivo è promuovere la partecipazione di aziende finanziariamente solide e ben amministrate.
  • Imprese coinvolte in procedure concorsuali a causa di insolvenza, o che soddisfano i requisiti per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori. Questa restrizione è pensata per garantire che le risorse non siano indirizzate verso imprese che si trovano in situazioni finanziarie precarie o in procinto di dichiarare insolvenza
  • Le imprese, ad eccezione delle Piccole e Medie Imprese (PMI), con un alto livello di indebitamento rispetto al patrimonio netto contabile (rapporto debito/patrimonio netto superiore a 7,5 negli ultimi due anni) o un quoziente di copertura degli interessi insufficiente (inferiore a 1,0). Questi criteri finanziari assicurano che le imprese beneficiarie siano finanziariamente stabili munite delle necessarie risorse per garantire gli investimenti previsti nel progetto.
 Altri cause di esclusione in capo ai soggetti:
  • che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice appalti, che contempla le situazioni in cui le imprese possono essere escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto pubbliche. Queste cause di esclusione includono, ad esempio, situazioni di conflitto di interessi, false dichiarazioni, partecipazione a organizzazioni criminali, e altre circostanze che possono compromettere l'integrità e la trasparenza delle procedure di appalto.
  • che rientrano nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Questo articolo del decreto legislativo delinea le situazioni in cui un soggetto potrebbe essere sottoposto a divieto, decadenza o sospensione nel contesto di pratiche commerciali, garantendo il rispetto delle norme e delle leggi che regolamentano il settore. Le cause possono comprendere violazioni delle norme antitrust, comportamenti sleali o altre irregolarità che potrebbero compromettere l'integrità delle attività commerciali che nel contesto delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Tali misure sono implementate per garantire l'aderenza alle leggi e alle normative nel settore delle energie rinnovabili e assicurare la correttezza delle attività svolte dalle CER.
  • che si trovano in una situazione di ordine di recupero pendente, emanato a seguito di una decisione passata della Commissione Europea, la quale ha dichiarato illegittimi e non conformi ai criteri e alle norme europee gli incentivi precedentemente percepiti, costituiscono una condizione di non idoneità all'accesso ai finanziamenti e agli incentivi dedicati alla promozione della sostenibilità e alla transizione verso fonti energetiche rinnovabili.
Il ruolo delle grandi imprese possono essere membri di una CER

Le grandi imprese non possono essere membri diretti di una CER, ma hanno la possibilità di far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Va notato che, in base all'articolo 31 del D.Lgs 199/2021, il controllo della CER è riservato a PMI, persone fisiche, enti locali, enti del terzo settore, e altri soggetti specificati. Pertanto, le grandi imprese non possono detenere il controllo diretto della CER.

Tuttavia, la stessa normativa (art. 31, comma 1, lett. d), D.lgs 199/2021) stabilisce che "la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo e' detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)".

Da questa disposizione emerge che, teoricamente, non sembra esserci un divieto formale per le grandi imprese di partecipare alle CER in qualità di consumatori. Al contrario, la loro partecipazione potrebbe contribuire ad aumentare i consumi, la condivisione dell'energia e, di conseguenza, gli incentivi percepiti.

Un'altra opzione che si sta considerando per consentire la partecipazione delle grandi imprese alle CER è quella in cui queste ultime agiscano al di fuori della CER come produttori, stipulando successivamente accordi commerciali regolamentati sulla base di accordi privati (un modello simile a quello realizzato da Enel X e Ferrari).

 Conclusione

In sintesi, prima di intraprendere il percorso verso la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), è importante assicurarsi che i potenziali partecipanti soddisfino tutti i requisiti necessari e non siano soggetti a cause di esclusione.

Se fai parte dei soggetti idonei a costituire una CER non esitare a metterti in contatto con noi per essere pronto a sfruttare appieno questa straordinaria opportunità. Insieme, esamineremo attentamente come avviare la tua Comunità Energetica, offrendoti un supporto completo e consulenza in ogni fase del processo e per guidarti verso il successo nella realizzazione della tua Comunità Energetica.


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