Le CER: focus sulle Regole Applicative del GSE

Ilaria Bresciani
Le CER: focus sulle Regole Applicative del GSE


Il 23 febbraio 2024, il MASE ha approvato le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, mediante un decreto direttoriale pubblicato sul sito del GSE. Un mese prima, il 23 gennaio 2024, è stato pubblicato il decreto attuativo relativo alle modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo regolate dal Decreto 199/2021, emanato l'8 novembre 2021. Con questi due documenti, le comunità energetiche rinnovabili possono essere attivate e svolgere un ruolo di rilievo non solo nella riduzione dei costi energetici, ma anche nella valorizzazione dei quartieri, territori e piccoli comuni, contribuendo così alla rigenerazione territoriale con la riqualificazione degli edifici come punto di partenza.

Le Regole Operative sono divise in 5 parti:

  • Inquadramento Generale
  • Contributi in Conto Esercizio
  • Contributi in Conto Capitale
  • Allegati
  • Appendice

Nella Parte II vengono definite le tipologie di configurazione che possono accedere sia alla tariffa incentivante sia al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, che sono:

  • Autoconsumatore a Distanza
  • Gruppo di Autoconsumatori
  • Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

Gli impianti adottati dalle configurazioni CER devono essere alimentati da fonti rinnovabili, con una percentuale minima proveniente da fonti non rinnovabili (fino al 5% dell'energia elettrica prodotta). Le caratteristiche che gli impianti devono avere per far parte di una CER includono:

  • Essere di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
  • Avere una potenza massima di 1 MW
  • Rispettare il principio del DNSH
  • Essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione (se fotovoltaici); nelle altre tipologie di impianti sono ammessi anche componenti rigenerati
  • Essere entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021

Per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto Cacer, è necessaria una documentazione apposita che attesti l'intento di inserirli nella CER. Gli impianti superiori a 1 MW godono solo del contributo di valorizzazione. Gli impianti esistenti, in generale, non accedono agli incentivi ma beneficiano del contributo di valorizzazione.

Gli incentivi previsti includono una tariffa incentivante stabilita dal GSE per un periodo di 20 anni, composta da una parte fissa e una variabile. La parte fissa varia in modo inversamente proporzionale alla potenza dell'impianto, mentre la parte variabile aumenta all'abbassarsi del prezzo di mercato dell'energia fino a un massimo di 40 MWh. Specifici incrementi sono previsti per gli impianti fotovoltaici con minor capacità di produzione, installati nelle regioni centrosettentrionali del paese.

La seconda agevolazione introdotta dal Decreto riguarda esclusivamente le CER e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili situati nei Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. Consiste in un contributo in conto capitale erogabile fino al 40% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione o l'ampliamento dell'impianto di produzione a fonti rinnovabili, con una potenza massima fino a 1 MW. Tali impianti devono essere operativi entro 18 mesi dalla data di approvazione del contributo, ma comunque entro il 30 giugno 2026.

Per poter accedere agli incentivi le CER devono essere costituite, diversamente non sarà possibile farne richiesta.

Inoltre, è previsto l'assegnazione di un Referente CER che funga da rappresentante legale e gestisca i rapporti con il GSE. Tale ruolo può essere svolto da un produttore o un cliente finale, membri della CER, o da un produttore terzo di un impianto che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

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