Decreto del 24 gennaio del MASE e il Regolamento Operativo del 23 febbraio

Ilaria Bresciani
Decreto del 24 gennaio del MASE e il Regolamento Operativo del 23 febbraio


Le Comunità Energetiche (Energy Communities) rappresentano una nuova frontiera nel settore energetico, riunendo individui e imprese per condividere energia pulita e rinnovabile. Questo modello promuove l'efficienza energetica, riduce l'inquinamento e migliora la sostenibilità ambientale. Con il Decreto CACER e il relativo Regolamento Operativo, che forniscono un dettagliato quadro di riferimento per avviare le diverse configurazioni secondo le disposizioni del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD), come allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, si compie un passo significativo verso l'adozione di pratiche più sostenibili nell'ambito dell'energia.

Per quanto riguarda le Comunità di Energia Rinnovabile (CER), si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro che coinvolgono diversi membri, tra cui individui, PMI, enti territoriali e organizzazioni del terzo settore. I partecipanti alla CER possono agire sia come consumatori finali che come produttori, con almeno due punti di connessione distinti: uno per il consumo di energia e uno per la produzione di energia rinnovabile.

La partecipazione alle CER da parte delle aziende è quindi limitata esclusivamente alle PMI, mentre le grandi imprese sono escluse dalla possibilità di far parte direttamente della CER. Tuttavia, le grandi imprese possono collaborare con le CER come fornitori di energia, stipulando accordi commerciali regolamentati sulla base di contratti privati. Le imprese hanno la possibilità di formare gruppi di autoconsumo collettivo o di agire come fornitori di energia per le CER, ampliando così le opzioni disponibili nel settore energetico.

Rispetto agli incentivi Il Decreto prevede per l'Autoconsumo Collettivo e le Comunità Energetiche Rinnovabili prevede:

  • Un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, che copre fino al 40% dei costi ammissibili per le CER situate nei comuni con meno di cinquemila abitanti, per un totale di 2 GW di capacità complessiva.
  • Una tariffa incentivante per 20 anni sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa su tutto il territorio nazionale, per un totale di 5 GW di impianti di produzione di energia rinnovabile.

È importante notare che entrambi i benefici possono essere cumulati. Restano esclusi e non possono essere cumulati gli incentivi del Superbonus.

Per accedere a questi benefici il Regolamento operativo prevede alcuni paletti riguardanti la potenza degli impianti e oltre al fatto che la costituzione della CER quale soggetto giuridico (sia associazione, o cooperativa, o ETS ecc) avvenga prima che gli impianti associati entrino in funzione e possano beneficiare degli incentivi. 

Potenza Impianto Tariffa Incentivante

Potenza < 200 KW 80 €/MWh + (0 - 40 €/MWh)

200 KW < Potenza < 600 KW 70 €/MWh + (0 - 40 €/MWh)

Potenza > 600 KW 60 €/MWh + (0 - 40 €/MWh)

La CER deve essere legalmente costituita, e che gli impianti non devono essere operativi prima che la CER abbia un regolare statuto conforme alle disposizioni regolamentari. In sostanza, le regole operative richiedono che la CER sia formalmente istituita prima che gli impianti siano attivati per garantire l'aderenza alle normative e la corretta erogazione degli incentivi.

Gli impianti che sono stati messi in funzione prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER (cioè prima del 24 gennaio 2024) devono presentare documentazione che attesti che l'impianto è stato progettato per essere incluso in una CER A tale scopo, è necessario fornire documenti firmati in data antecedente all'avvio dell'impianto, con firme certificate e tracciabili. La richiesta di accesso alla tariffa incentivante deve essere presentata entro 120 giorni dall'apertura del Portale del GSE.

Nel caso degli impianti già associati a una CER costituita e avviati prima del 24 gennaio, diventa essenziale rivedere e aggiornare lo statuto della CER per garantire la piena conformità ai requisiti definiti dalle regole operative. In mancanza di ciò, c'è il rischio che gli impianti siano esclusi dalla tariffa incentivante. Questa necessità è ancor più evidente alla luce del Decreto CACER, che disciplina la gestione della Tariffa Premio per energia condivisa. Secondo tale decreto, è consentito distribuire fino al 55% della tariffa ai membri "imprese", mentre il restante importo DEVE essere destinato esclusivamente a membri privati, organizzazioni no profit e enti pubblici. Tuttavia, se gli impianti a servizio di una CER sono situati in un comune con meno di 5.000 abitanti e ricevono un contributo a fondo perduto pari al 40% del costo, la percentuale del 55% scende al 45%.

Un altro aspetto fondamentale delle regole operative è il chiaro ruolo assegnato al "produttore terzo" esterno alla CER, che può agire anche come referente della stessa CER, a condizione che soddisfi i requisiti di una ESCO certificata secondo lo standard UNI 11352. Questa disposizione rappresenta un'opportunità significativa sia per le CER che per i prosumer che partecipano alla comunità. Le ESCO possono gestire in modo efficiente non solo i rapporti con il GSE, compresa l'autorizzazione e la gestione amministrativa, nonché la suddivisione degli incentivi tra i membri della CER, come stabilito dal regolamento, ma possono anche fornire soluzioni complete "chiavi in mano" per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'impianto. Questo può includere il noleggio operativo e il finanziamento attraverso il partenariato pubblico-privato nel caso in cui l'impianto sia realizzato da un ente pubblico.

Infine, l'obbligo di fare riferimento alla Cabina Primaria, a cui si collega ogni singolo POD, apre la strada a CER che non sono più vincolate al territorio di un singolo comune. Questo consente la formazione di CER "allargate", che possono aggregare diversi insiemi (ciascuno collegato a una singola cabina primaria) anche dopo la loro costituzione. Questo approccio, centrato sulla dimensione territoriale, favorisce una logica di sviluppo sostenibile e di solidarietà che supera i confini amministrativi. In questo modo, le CER possono raggiungere una dimensione di impianto significativa per soddisfare i bisogni energetici sia dei cittadini che delle imprese, diventando un'opzione di investimento più interessante anche per i terzi che potrebbero realizzare gli impianti per metterli successivamente a disposizione della CER.

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